Nomina medico competente a Lecce per tutte le attività

Il ruolo del medico competente è cruciale per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salutare per tutti i dipendenti. Attraverso la collaborazione con datori di lavoro, lavoratori e altri professionisti della salute e della sicurezza, possiamo lavorare insieme per ridurre i rischi e proteggere la salute e il benessere sul posto di lavoro.

Chi è il medico competente e qual'è il suo ruolo?

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede la presenza di un medico competente incaricato dall’Azienda.

Il ruolo di questa figura professionale specializzata in medicina del lavoro, comprende diverse mansioni, tra le quali:

  • Sorveglianza Sanitaria
    In relazione all’ambiente di lavoro e ai relativi rischi, il medico competente si occupa di tutti gli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori
  • Prevenzione e Protezione
    Il medico competente collabora attivamente con il datore di lavoro anche in fase di programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria
  • Valutazione dei Rischi
    E’ una delle figure cardine nel processo di valutazione dei rischi, tra i quali anche lo stress lavoro correlato.
  • Visite in Azienda
    All’interno della sorveglianza sanitaria possono essere previste delle visite mediche da parte del medico competente (preventive, pre-assuntive, fine rapporto , fuori orario di lavoro).

Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
  • attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un’attività complessiva settimanale di 20 ore)
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
  • sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
  • agenti biologici.
  • il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
  • le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
  • il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
  • lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
  • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 “Modifica al decreto 6 ottobre 2009”)
  • esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del  30 ottobre 2007
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)